13 Settembre 2022

Quali sono gli adempimenti fiscali con un'e-commerce?

L’acquisto attraverso il canale e-commerce impone la familiarità con alcuni concetti chiave: e-commerce diretto e indiretto, adempimenti fiscali obbligatori e non. In effetti, a seconda del canale utilizzato per la fruizione del servizio scelto, gli adempimenti in termini di produzione di fattura o scontrino fiscale cambiano a seconda del caso concreto. Più articolata risulta la disciplina dell’e-commerce diretto.

Con l’espressione e-commerce diretto s’intendono le operazioni di vendita di un bene, o servizio, unicamente attraverso il canale telematico. Secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 del Regolamento UE 282/2011, l’utente che si avvale di questa modalità di acquisto sceglie prodotti non fisici, ma puramente liquidi, o virtuali. In altre parole, la compravendita in questo caso specifico riguarderà, ad esempio:

  • l’acquisto di domini per siti web,
  • l’acquisto di software o aggiornamenti,
  • l’acquisto di videogiochi, immagini, ebook o altri contenuti visivi,
  • l’acquisto di servizi che veicolano solo in rete.

 

In questo caso specifico, trattandosi di e-commerce diretto, si ha il solo obbligo della certificazione dei corrispettivi per tutte le operazioni compiute verso i soggetti passivi, quali percettori di reddito a titolo di impresa, arte o professione. L’emissione della fattura fiscale invece rientra tra i casi di esonero, ad eccezione di una precisa richiesta dell’acquirente. Parimenti, come si ricorda in questo articolo, non vi è alcun obbligo di emissione di documenti commerciali, né di redazione, tenuta e memorizzazione di un registro dei corrispettivi cartaceo o telematico.

Il regime Mini One Stop Shop, OSS

Una considerazione a parte, relativa all’ipotesi di e-commerce diretto, merita il regime fiscale OSS, creato per agevolare la semplificazione degli adempimenti fiscali che derivano dai casi di prestazioni di vendita effettuate ai consumatori privati residenti nell’Unione Europea. Qui le regole di fatturazione in esame valgono per i soli operatori che si iscrivono al registro del Mini One Stop Shop. In tale ipotesi, semplificando, l’obbligo di fatturazione differisce a seconda dei casi di incrocio tra venditore italiano e acquirente estero e viceversa.

L’e-commerce indiretto, al contrario, configura l’ipotesi di vendita per corrispondenza di beni fisici che vengono scelti e acquistati attraverso il canale telematico, ma che vengono poi consegnati fisicamente al destinatario attraverso i vettori tradizionali. In tal caso, se il cliente è un privato consumatore non si ha l’obbligo di emissione di fattura o scontrino fiscale, salvo che il cliente ne faccia richiesta al momento del pagamento. Presente invece l’obbligo del registro dei corrispettivi giornalieri, del registro delle fatture emesse, della produzione del documento di trasporto.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, è intervenuta sul tema con due importanti precisazioni. Con Risoluzione 274/E/2009 ha stabilito che per gli acquisti in Italia, in caso di reso del bene acquistato online, di fronte alla mancanza di fattura il venditore non può emettere la cd. Nota di variazione e recuperare così l’IVA. Pertanto, è necessario fornire la prova del movimento della merce rientrata in magazzino.

Sul quesito di dover rientrare o meno nella disciplina dell’invio dei corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate risponde con Parere 198/2019 ribadendo l’esonero per i casi di commercio elettronico. Resta salvo l’obbligo del registro ex art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1973 e del registro fatture eventualmente emesse.